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MEDIA CONCIL S.r.l.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’

(Ai sensi deIl’art. 16 D.Lgs. 180/2010)

  1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
  2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
  3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
  4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
    1. sarà aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
    2. sarà aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
    3. sarà aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
    4. sarà ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
    5. sarà ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
  5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
  6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
  7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
  8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
  9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
  10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
  11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
  12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

 

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